Soggetti obbligati


Soggetti obbligati alla presentazione della comunicazione COV sono:

- i produttori;

- gli importatori;

- tutta la filiera della distribuzione fino ai rivenditori al dettaglio.

In base a quanto disposto dall’art. 2, comma 1, lett. o), del citato D.Lgs. n. 161/2006, per "immissione sul mercato" si intende “qualsiasi atto di messa a disposizione del prodotto per i terzi, a titolo oneroso o a titolo gratuito; rientrano nella presente definizione anche la messa a disposizione del prodotto per gli intermediari, per i grossisti, per i rivenditori finali [o gli utenti] e l'importazione del prodotto nel territorio doganale comunitario”.

Sono esclusi i soggetti che versano contributi di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 540 del 29 ottobre 1999, ai quali incombe l’obbligo di comunicare i dati richiesti solo alla Stazione Sperimentale per le Industrie degli Oli e dei Grassi e non anche alle Camere di Commercio.

Fino al 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011), rientrava nella definizione anche la messa a disposizione del prodotto per “gli utenti” o consumatori finali. A seguito delle modificazioni apportate al citato art. 2, comma 1, lett. o, del D. Lgs. 161/2006 dall’art. 40, comma 7, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, i soggetti che vendono prodotti ai consumatori finali non devono più presentare la dichiarazione C.O.V.

Ultima modifica
Ven 03 Feb, 2017