Mediatori, Agenti di commercio, Spedizionieri, Mediatori Marittimi: riaperti fino al 31/12/2019 i termini per comunicare al Registro Imprese/REA l'aggiornamento della propria posizione

L’art. 1 comma 1134 lettera b) della Legge 30/12/2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019), in vigore dal 01/01/2019, ha disposto che “i termini per l’iscrizione e l’aggiornamento della propria posizione nel Registro Imprese e nel REA dei soggetti iscritti negli elenchi e ruoli di cui agli articoli 73, 74, 75 e 76 del D.lgs 26/03/2010, n. 59 ai sensi dei Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico 26/10/2011 (mediatori, agenti di commercio, spedizionieri e mediatori marittimi) sono riaperti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla data del 31/12/2019”.


Pertanto (ove l’adempimento non sia già stato eseguito):

  1. le imprese attive ed iscritte nei soppressi ruoli degli Agenti e Rappresentanti di commercio, degli Agenti di affari in mediazione, degli Spedizionieri e dei Mediatori Marittimi alla data del 12/05/2012 che non hanno proceduto all’aggiornamento della propria posizione entro la data del 30/09/2013, possono inviare fino al 31/12/2019 istanza telematica di aggiornamento della propria posizione presentando la SCIA (compilando la sezione "AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA del modello ARC/ MEDIATORI/ SPEDIZIONIERI/ MEDIATORI MARITTIMI" per ciascuna sede o unità locale), e regolarizzare la posizione del Registro Imprese per la quale, a causa dell’omessa pratica di aggiornamento, era stata disposta l’inibizione alla continuazione dell’attività;
     
  2. le persone fisiche iscritte nel soppresso ruolo degli Agenti e Rappresentanti di commercio e degli Agenti di affari in mediazione che alla data del 12/05/2012 non svolgevano attività presso alcuna impresa, possono richiedere entro il 31/12/2019 l’iscrizione nell’apposita sezione del REA, presentando per via telematica il modello ARC/ MEDIATORI, compilato nella sezione "ISCRIZIONE APPOSITA SEZIONE (TRANSITORIO)", per mantenere nel tempo i requisiti necessari per l’esercizio delle rispettive attività.
Ultima modifica
Mer 06 Feb, 2019